Art. 4.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ricerche condotti con l'impiego di sperimentazione sugli animali devono essere conclusi.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali per i quali è stata concessa la prescritta autorizzazione nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche in attuazione del comma 1.